Art. 56
Membri delle commissioni di ricorso
In vigore dal 11 mag 2016
Membri delle commissioni di ricorso
1. Nel caso di una commissione di ricorso permanente, il mandato dei relativi membri e supplenti è limitato a quattro anni e può essere rinnovato una volta. Negli altri casi, il mandato è limitato alla durata del ricorso o dell'arbitrato.
2. I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti rispetto a tutte le parti coinvolte nel ricorso o arbitrato e non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia. Nelle loro deliberazioni e decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione e devono essere privi di conflitti di interessi.
3. I membri delle commissioni di ricorso non fanno parte del personale dell'Agenzia e sono retribuiti per la loro effettiva partecipazione a un determinato ricorso o arbitrato.
4. Durante il loro mandato i membri delle commissioni di ricorso possono essere rimossi dal loro incarico solo per motivi gravi e se il consiglio direttivo decide in tal senso.
5. Durante il loro mandato i membri delle commissioni di ricorso possono essere rimossi dall'elenco degli esperti qualificati solo per motivi gravi e se la Commissione decide in tal senso.
Storico versioni
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