Art. 56 · Membri delle commissioni di ricorso

Art. 56

Membri delle commissioni di ricorso

In vigore dal 11 mag 2016
Membri delle commissioni di ricorso 1.   Nel caso di una commissione di ricorso permanente, il mandato dei relativi membri e supplenti è limitato a quattro anni e può essere rinnovato una volta. Negli altri casi, il mandato è limitato alla durata del ricorso o dell'arbitrato. 2.   I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti rispetto a tutte le parti coinvolte nel ricorso o arbitrato e non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia. Nelle loro deliberazioni e decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione e devono essere privi di conflitti di interessi. 3.   I membri delle commissioni di ricorso non fanno parte del personale dell'Agenzia e sono retribuiti per la loro effettiva partecipazione a un determinato ricorso o arbitrato. 4.   Durante il loro mandato i membri delle commissioni di ricorso possono essere rimossi dal loro incarico solo per motivi gravi e se il consiglio direttivo decide in tal senso. 5.   Durante il loro mandato i membri delle commissioni di ricorso possono essere rimossi dall'elenco degli esperti qualificati solo per motivi gravi e se la Commissione decide in tal senso.
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