Art. 55
Istituzione e composizione delle commissioni di ricorso
In vigore dal 11 mag 2016
Istituzione e composizione delle commissioni di ricorso
1. Su decisione del consiglio direttivo, l'Agenzia istituisce una o più commissioni di ricorso, responsabili dei ricorsi e delle procedure di arbitrato di cui agli .
2. Ogni commissione di ricorso è composta da un presidente e da altri due membri. In loro assenza o in caso di conflitto di interessi, essi sono rappresentati da supplenti.
3. L'istituzione e la composizione delle commissioni di ricorso sono decise caso per caso; in alternativa, può essere istituita una commissione di ricorso quale organismo permanente, per un periodo massimo di quattro anni. In entrambi i casi, si applica la procedura seguente:
a)
la Commissione stila un elenco di esperti qualificati sulla base delle pertinenti competenze ed esperienze e a seguito di una procedura di selezione aperta;
b)
il consiglio direttivo nomina il presidente, gli altri membri e i supplenti scegliendoli tra quelli figuranti nell'elenco di cui alla lettera a). Qualora la commissione di ricorso non sia istituita quale organismo permanente, il consiglio direttivo tiene conto della natura e del contenuto del ricorso o dell'arbitrato ed evita conflitti di interessi conformemente all'.
4. Qualora la commissione di ricorso ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, essa può chiedere al consiglio direttivo di nominare altri due membri e i loro supplenti scegliendoli nell'elenco di cui al paragrafo 3, lettera a).
5. Su proposta dell'Agenzia e previa consultazione del consiglio direttivo, la Commissione stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso, comprese le regole di voto, le procedure per presentare ricorso e le condizioni per il rimborso delle spese dei loro membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
6. Le commissioni di ricorso possono chiedere il parere di esperti degli Stati membri interessati, in particolare al fine di chiarire la normativa nazionale in questione, nella fase iniziale di esame della procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:796:oj#art-55