Art. 54 · Funzioni del direttore esecutivo

Art. 54

Funzioni del direttore esecutivo

In vigore dal 11 mag 2016
Funzioni del direttore esecutivo 1.   L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio direttivo. 2.   Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio direttivo o del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo. 3.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore esecutivo riferisce in merito all'espletamento delle sue funzioni all'istituzione interessata. 4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia e adotta le decisioni, le raccomandazioni, i pareri e gli altri atti formali dell'Agenzia. 5.   Il direttore esecutivo è responsabile della gestione amministrativa dell'Agenzia e dell'espletamento delle funzioni affidatele dal presente regolamento. In particolare al direttore esecutivo sono affidate le seguenti responsabilità: a) la gestione corrente dell'Agenzia; b) l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio direttivo; c) l'elaborazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio direttivo previa consultazione della Commissione; d) l'attuazione del documento di programmazione e, per quanto possibile, la risposta alle richieste di assistenza della Commissione relativamente ai compiti dell'Agenzia ai sensi del presente regolamento; e) l'elaborazione della relazione annuale consolidata di attività dell'Agenzia, compresa la dichiarazione dell'ordinatore che indica se esiste una garanzia ragionevole in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e all', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e la sua presentazione al consiglio direttivo per valutazione e adozione; f) l'adozione dei provvedimenti necessari, in particolare la formulazione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare che l'Agenzia operi a norma del presente regolamento; g) la predisposizione di un efficace sistema di monitoraggio che consenta di valutare i risultati dell'Agenzia e di compararli agli obiettivi operativi e la predisposizione di un sistema di valutazione regolare, conforme a criteri professionali riconosciuti; h) la predisposizione, su base annuale, di un progetto di relazione generale sulla base del monitoraggio e dei sistemi di valutazione di cui alla lettera g), e la sua presentazione al consiglio direttivo; i) la preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell' e l'esecuzione del bilancio a norma dell'; j) l'adozione dei provvedimenti necessari per seguire i lavori delle reti di autorità nazionali preposte alla sicurezza, organismi investigativi nazionali e organismi rappresentativi di cui all'; k) l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni, nonché delle indagini dell'OLAF, e la presentazione di una relazione sui progressi compiuti, due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio direttivo; l) la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'irrogazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive; m) l'elaborazione di una strategia antifrode dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio direttivo per approvazione; n) la predisposizione del progetto di regolamento finanziario dell'Agenzia, al fine della sua adozione da parte del consiglio direttivo ai sensi dell', e delle sue misure di esecuzione; o) la conclusione a nome dell'Agenzia di accordi di cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza conformemente all'.
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