Art. 53 · Comitato esecutivo

Art. 53

Comitato esecutivo

In vigore dal 11 mag 2016
Comitato esecutivo 1.   Il consiglio direttivo è assistito da un comitato esecutivo. 2.   Il comitato esecutivo prepara decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio direttivo. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo prende talune decisioni provvisorie per conto del consiglio direttivo, in particolare su questioni amministrative e di bilancio, previo mandato ricevuto dal consiglio direttivo. Insieme al consiglio direttivo, il comitato esecutivo assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'OLAF e dalle diverse relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni, anche attraverso azioni appropriate del direttore esecutivo. Fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell', il comitato esecutivo assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio direttivo, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio. 3.   Il comitato esecutivo è composto dai seguenti membri: a) il presidente del consiglio direttivo; b) quattro degli altri rappresentanti degli Stati membri del consiglio direttivo; e c) uno dei rappresentanti della Commissione del consiglio direttivo. Il presidente del consiglio direttivo funge da presidente del comitato esecutivo. I quattro rappresentanti degli Stati membri e i loro supplenti sono nominati dal consiglio direttivo, sulla base delle pertinenti competenze ed esperienze. All'atto della loro nomina, il consiglio direttivo mira a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne all'interno del comitato esecutivo. 4.   La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del mandato dei membri del consiglio direttivo salvo che quest'ultimo decida una durata più breve. 5.   Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, ove possibile, non meno di due settimane prima della riunione del consiglio direttivo. Il presidente del comitato esecutivo convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri o del consiglio direttivo. 6.   Il consiglio direttivo stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo, è periodicamente informato in merito ai lavori del comitato esecutivo e ha accesso ai suoi documenti.
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