Art. 52 · Documento di programmazione

Art. 52

Documento di programmazione

In vigore dal 11 mag 2016
Documento di programmazione 1.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio direttivo adotta, tenendo conto del parere della Commissione, il documento di programmazione contenente i programmi annuale e pluriennale e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e alle reti di cui all'. Il programma di lavoro annuale stabilisce le azioni che l'Agenzia deve svolgere nell'anno successivo. Il consiglio direttivo stabilisce le procedure appropriate da applicare per l'adozione del documento di programmazione, compresa la consultazione delle parti interessate. 2.   Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del documento di programmazione, a sfavore di tale documento, il consiglio direttivo lo riesamina e lo adotta entro il termine di due mesi, se necessario in versione modificata, in seconda lettura con votazione a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri. 3.   Il programma di lavoro annuale dell'Agenzia individua, per ogni attività, gli obiettivi perseguiti. In linea di massima ogni attività è associata in modo chiaro alle risorse umane e di bilancio necessarie per il suo svolgimento, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività e alla procedura di valutazione d'impatto preliminare prevista all', paragrafo 2. 4.   Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio direttivo modifica, se necessario, il documento di programmazione adottato. L'inserimento di tale nuovo compito è subordinato all'analisi delle implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio ai sensi dell', paragrafo 2, e può essere subordinato a una decisione di rinvio di altri compiti. 5.   Il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia definisce la programmazione strategica complessiva, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Il Parlamento europeo è consultato sul progetto del programma di lavoro pluriennale. La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione e del riesame di cui all'.
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