Art. 48
Presidente del consiglio direttivo
In vigore dal 11 mag 2016
Presidente del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo elegge, a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, un presidente scelto tra i rappresentanti degli Stati membri e un vicepresidente scelto tra i suoi membri.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio direttivo nel corso del loro mandato, anche quest'ultimo mandato termina automaticamente alla stessa data.
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