Art. 42 · Assistenza nella valutazione dei progetti ferroviari

Art. 42

Assistenza nella valutazione dei progetti ferroviari

In vigore dal 11 mag 2016
Assistenza nella valutazione dei progetti ferroviari Fatte salve le deroghe previste all' della direttiva (UE) 2016/797, su richiesta della Commissione l'Agenzia esamina, dal punto di vista della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie, i progetti riguardanti la progettazione, la realizzazione, il rinnovo o la ristrutturazione dei sottosistemi per i quali è stato chiesto un contributo finanziario dell'Unione. Entro un termine non superiore a due mesi, da stabilirsi di comune accordo con la Commissione tenuto conto dell'importanza del progetto e alle risorse disponibili, l'Agenzia esprime un parere sulla conformità del progetto alla normativa vigente in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie.
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