Art. 42
Assistenza nella valutazione dei progetti ferroviari
In vigore dal 11 mag 2016
Assistenza nella valutazione dei progetti ferroviari
Fatte salve le deroghe previste all' della direttiva (UE) 2016/797, su richiesta della Commissione l'Agenzia esamina, dal punto di vista della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie, i progetti riguardanti la progettazione, la realizzazione, il rinnovo o la ristrutturazione dei sottosistemi per i quali è stato chiesto un contributo finanziario dell'Unione.
Entro un termine non superiore a due mesi, da stabilirsi di comune accordo con la Commissione tenuto conto dell'importanza del progetto e alle risorse disponibili, l'Agenzia esprime un parere sulla conformità del progetto alla normativa vigente in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie.
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