Art. 41 · Assistenza alla Commissione

Art. 41

Assistenza alla Commissione

In vigore dal 11 mag 2016
Assistenza alla Commissione L'Agenzia assiste la Commissione, su richiesta di quest'ultima, nell'attuazione della legislazione dell'Unione volta al miglioramento del livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari, nonché all'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione. Possono rientrare in tale assistenza la fornitura di consulenza tecnica su aspetti che richiedono conoscenze specifiche e la raccolta di informazioni attraverso le reti di cui all'.
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