Art. 40
Ricerca e promozione dell'innovazione
In vigore dal 11 mag 2016
Ricerca e promozione dell'innovazione
1. Su richiesta della Commissione o su propria iniziativa, secondo la procedura di cui all', paragrafo 4, l'Agenzia contribuisce alle attività di ricerca in ambito ferroviario a livello di Unione, anche fornendo sostegno ai servizi della Commissione e agli organismi rappresentativi competenti. Tale contributo lascia impregiudicate le altre attività di ricerca a livello di Unione.
2. La Commissione può affidare all'Agenzia il compito di promuovere l'innovazione finalizzata al miglioramento della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie, in particolare per quanto concerne l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione, delle informazioni sugli orari e dei sistemi di localizzazione e di monitoraggio (tracking and tracing).
Storico versioni
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