Art. 39 · Comunicazione e diffusione

Art. 39

Comunicazione e diffusione

In vigore dal 11 mag 2016
Comunicazione e diffusione L'Agenzia comunica e diffonde alle parti interessate informazioni riguardanti il quadro dell'Unione relativo alla legislazione sulle ferrovie e allo sviluppo di norme e orientamenti, conformemente ai piani di comunicazione e diffusione adottati dal consiglio direttivo sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia. Tali piani, basati su un'analisi delle esigenze, sono aggiornati regolarmente dal consiglio direttivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:796:oj#art-39