Art. 38 · Cooperazione di autorità nazionali preposte alla sicurezza, organismi investigativi nazionali e organismi rappresentativi

Art. 38

Cooperazione di autorità nazionali preposte alla sicurezza, organismi investigativi nazionali e organismi rappresentativi

In vigore dal 11 mag 2016
Cooperazione di autorità nazionali preposte alla sicurezza, organismi investigativi nazionali e organismi rappresentativi 1.   L'Agenzia costituisce una rete di autorità nazionali preposte alla sicurezza di cui all' della direttiva (UE) 2016/798. L'Agenzia mette a disposizione della rete un segretariato. 2.   L'Agenzia sostiene gli organismi investigativi di cui all', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798. Per facilitare la cooperazione tra gli organismi investigativi l'Agenzia mette a disposizione un segretariato, organizzato separatamente rispetto alle funzioni interne all'Agenzia relative alla certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie e alle autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli. 3.   La cooperazione degli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 ha in particolare i seguenti obiettivi: a) scambio di informazioni legate alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie; b) promozione delle buone prassi e diffusione di conoscenze pertinenti; c) trasmissione all'Agenzia di dati riguardanti la sicurezza delle ferrovie e in particolare i CSI. L'Agenzia agevola la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza e gli organismi investigativi nazionali, in particolare organizzando riunioni congiunte. 4.   L'Agenzia può costituire una rete di organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello di Unione. L'elenco di tali organismi è stabilito dalla Commissione. L'Agenzia può mettere a disposizione di tale rete un segretariato. La rete ha in particolare i seguenti compiti: a) scambio di informazioni legate alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie; b) promozione delle buone prassi e diffusione di conoscenze pertinenti; c) trasmissione all'Agenzia di dati riguardanti la sicurezza e l'interoperabilità ferroviarie. 5.   Le reti e gli organismi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo possono presentare osservazioni sui progetti di parere di cui all', paragrafo 2. 6.   L'Agenzia può costituire altre reti con organismi o autorità cui sono attribuite responsabilità per una parte del sistema ferroviario dell'Unione. 7.   La Commissione può partecipare alle riunioni delle reti di cui al presente articolo.
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