Art. 36 · Personale ferroviario

Art. 36

Personale ferroviario

In vigore dal 11 mag 2016
Personale ferroviario 1.   L'Agenzia svolge i compiti appropriati relativi al personale ferroviario definiti negli della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20). 2.   La Commissione può chiedere all'Agenzia di svolgere altri compiti legati al personale ferroviario in conformità della direttiva 2007/59/CE e di formulare raccomandazioni in materia di personale ferroviario addetto a compiti di sicurezza non contemplati dalla direttiva 2007/59/CE. 3.   L'Agenzia consulta le autorità nazionali competenti in materia di personale ferroviario sui compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e può promuovere la cooperazione tra tali autorità, anche attraverso l'organizzazione di incontri con i loro rappresentanti.
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