Art. 35 · Monitoraggio dei progressi nell'ambito della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie

Art. 35

Monitoraggio dei progressi nell'ambito della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie

In vigore dal 11 mag 2016
Monitoraggio dei progressi nell'ambito della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie 1.   L'Agenzia, insieme agli organismi investigativi nazionali, raccoglie dati utili sugli incidenti e inconvenienti tenendo conto del contributo degli organismi nazionali incaricati delle indagini alla sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione. 2.   L'Agenzia tiene sotto osservazione i risultati globali relativi alla sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione. L'Agenzia può in particolare chiedere l'assistenza degli organismi di cui all', anche sotto forma di raccolta di dati e di accesso ai risultati delle valutazioni inter pares ai sensi dell', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798. L'Agenzia si basa anche sui dati raccolti da Eurostat e collabora con quest'ultimo per evitare ogni duplicazione delle attività e per assicurare la coerenza metodologica tra i CSI e gli indicatori utilizzati per gli altri modi di trasporto. 3.   Su richiesta della Commissione, l'Agenzia emana raccomandazioni su come migliorare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione, in particolare agevolando il coordinamento tra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura o tra i gestori dell'infrastruttura. 4.   L'Agenzia tiene sotto osservazione i progressi nell'ambito della sicurezza e dell'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione. Ogni due anni, presenta alla Commissione e pubblica una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza e di interoperabilità nello spazio ferroviario europeo unico. 5.   Su richiesta della Commissione, l'Agenzia presenta una relazione sullo stato di attuazione e applicazione della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie in uno specifico Stato membro. 6.   L'Agenzia fornisce, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, un quadro generale del livello di sicurezza e interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione e crea a tal fine uno strumento dedicato, conformemente all', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.
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