Art. 33 · Monitoraggio del funzionamento e dei processi decisionali delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

Art. 33

Monitoraggio del funzionamento e dei processi decisionali delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

In vigore dal 11 mag 2016
Monitoraggio del funzionamento e dei processi decisionali delle autorità nazionali preposte alla sicurezza 1.   Per svolgere i compiti ad essa affidati e per assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del TFUE, l'Agenzia tiene sotto osservazione il funzionamento e i processi decisionali delle autorità nazionali preposte alla sicurezza effettuando audit e ispezioni a nome della Commissione. 2.   L'Agenzia ha il diritto di sottoporre ad audit: a) la capacità delle autorità nazionali preposte alla sicurezza di assolvere compiti legati alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie; e b) l'efficacia del monitoraggio, da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, dei sistemi di gestione della sicurezza dei soggetti di cui all' della direttiva (UE) 2016/798. Il consiglio direttivo adotta la politica, i metodi di lavoro, le procedure e le modalità pratiche per l'applicazione del presente paragrafo, ivi comprese, se del caso, le modalità relative alla consultazione con gli Stati membri prima della pubblicazione delle informazioni. L'Agenzia promuove l'inclusione nelle squadre di audit di revisori qualificati provenienti da autorità nazionali preposte alla sicurezza non soggette all'effettivo audit. A tal fine l'Agenzia predispone un elenco di revisori qualificati e, quando ciò sia necessario, fornisce loro una formazione. 3.   L'Agenzia elabora relazioni di audit e le invia all'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata, allo Stato membro interessato e alla Commissione. Ogni relazione di audit contiene, in particolare, l'elenco delle eventuali carenze individuate dall'Agenzia e formula raccomandazioni in merito agli opportuni miglioramenti. 4.   Se l'Agenzia reputa che le carenze di cui al paragrafo 3 impediscano all'autorità nazionale preposta alla sicurezza in questione di assolvere efficacemente i propri compiti in relazione alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie, essa raccomanda all'autorità nazionale preposta alla sicurezza di attuare gli opportuni provvedimenti entro un termine concordato, tenendo conto della rilevanza della carenza. Lo Stato membro interessato è tenuto informato dall'Agenzia in merito a tale raccomandazione. 5.   Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza è in disaccordo con le raccomandazioni dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 o non adotta gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 o se, in risposta alla raccomandazione dell'Agenzia, un'autorità nazionale preposta alla sicurezza non fornisce alcuna risposta entro il termine di tre mesi dalla ricezione della raccomandazione stessa, l'Agenzia informa la Commissione. 6.   La Commissione informa della questione lo Stato membro interessato e chiede che esso precisi la propria posizione in merito alla raccomandazione di cui al paragrafo 4. Se le risposte fornite non sono giudicate sufficienti o se lo Stato membro non fornisce alcuna risposta entro tre mesi dalla richiesta della Commissione, la Commissione può, entro il termine di sei mesi, intraprendere azioni appropriate relative ai provvedimenti da attuare a seguito dell'audit, se del caso. 7.   L'Agenzia è autorizzata ad effettuare ispezioni preannunciate presso le autorità nazionali preposte alla sicurezza allo scopo di verificare aree specifiche delle attività e del funzionamento delle stesse e in particolare allo scopo di esaminare documenti, processi e dati in relazione con i compiti di cui alla direttiva (UE) 2016/798. Le ispezioni possono essere decise di volta in volta o effettuate in base a un piano elaborato dall'Agenzia. La durata di un'ispezione non supera i due giorni. Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia. L'Agenzia trasmette alla Commissione, allo Stato membro interessato e all'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata una relazione su ciascuna ispezione. La politica, i metodi di lavoro e la procedura di effettuazione delle ispezioni sono adottati dal consiglio direttivo.
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