Art. 3 · Status giuridico

Art. 3

Status giuridico

In vigore dal 11 mag 2016
Status giuridico 1.   L'Agenzia è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica. 2.   In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi diritti nazionali. In particolare può acquisire o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio. 3.   L'Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo. 4.   La responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite all'Agenzia ricade esclusivamente sull'Agenzia.
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