Art. 29 · Gruppo per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati

Art. 29

Gruppo per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati

In vigore dal 11 mag 2016
Gruppo per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati 1.   L'Agenzia crea e presiede un gruppo per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati di cui all', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797. Il gruppo verifica l'applicazione uniforme della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all' della direttiva (UE) 2016/797 e delle procedure di verifica «CE» di cui all' della direttiva (UE) 2016/797 ed eseguite dagli organismi di valutazione della conformità notificati. 2.   Ogni anno, l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sulle attività del gruppo di cui al paragrafo 1; in tale relazione sono incluse le statistiche sulla partecipazione alle attività del gruppo di lavoro da parte dei rappresentanti degli organismi di valutazione della conformità notificati. 3.   L'Agenzia valuta l'applicazione della procedura di valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e della procedura di verifica «CE» per le attrezzature ERTMS e ogni due anni presenta alla Commissione una relazione, comprensiva, se del caso, di raccomandazioni per eventuali miglioramenti.
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