Art. 27
Sistema informatico da utilizzare per la notifica e la classificazione delle norme nazionali
In vigore dal 11 mag 2016
Sistema informatico da utilizzare per la notifica e la classificazione delle norme nazionali
1. L'Agenzia gestisce un sistema informatico specifico contenente le norme nazionali di cui agli , nonché gli strumenti di conformità nazionali accettabili di cui all', punto 34, della direttiva (UE) 2016/797. Se del caso, l'Agenzia li rende accessibili alle parti interessate a fini di consultazione.
2. Gli Stati membri notificano all'Agenzia e alla Commissione le norme nazionali di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1 del presente articolo, servendosi del sistema informatico di cui al paragrafo 1. L'Agenzia pubblica dette norme in tale sistema informatico, compreso lo stato del loro esame e, una volta completata la valutazione, i risultati positivi o negativi della stessa, e utilizza il suddetto sistema informatico per informare la Commissione in conformità degli .
3. L'Agenzia effettua l'esame tecnico delle norme nazionali esistenti menzionate nei quadri legislativi nazionali disponibili, i quali a decorrere dal 15 giugno 2016 sono elencati nella banca dati dei documenti di riferimento pubblicata dall'Agenzia. L'Agenzia classifica le norme nazionali notificate in conformità dell', paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/797. A tal fine, essa utilizza il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. L'Agenzia classifica le norme nazionali notificate in conformità dell' e all'allegato I della direttiva (UE) 2016/798, tenendo conto degli sviluppi della legislazione dell'Unione. A tal fine, l'Agenzia elabora uno strumento di gestione delle norme destinato ad essere utilizzato dagli Stati membri per semplificare le rispettive normative nazionali. L'Agenzia utilizza il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo per pubblicare lo strumento di gestione delle norme.
Storico versioni
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