Art. 26 · Esame delle norme nazionali esistenti

Art. 26

Esame delle norme nazionali esistenti

In vigore dal 11 mag 2016
Esame delle norme nazionali esistenti 1.   L'Agenzia esamina, entro due mesi dalla data in cui le ha ricevute, le norme nazionali notificate a norma dell', paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797 e dell', paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798. Qualora sia necessaria una traduzione, o se la norma nazionale è lunga o complessa, l'Agenzia può estendere tale periodo fino a tre ulteriori mesi, previo consenso dello Stato membro. Tuttavia, in circostanze eccezionali, l'Agenzia e lo Stato membro interessato possono estendere ulteriormente tale periodo di comune accordo. In questo periodo, l'Agenzia si scambia informazioni pertinenti con lo Stato membro interessato e successivamente informa il suddetto Stato membro in merito ai risultati dell'esame. 2.   Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità ferroviaria, il rispetto dei CSM e delle STI in vigore e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario tra gli Stati membri, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. In tal caso, la Commissione può convalidare le norme nel sistema informatico di cui all'. Se l'Agenzia non informa la Commissione e lo Stato membro interessato entro due mesi dalla ricezione delle norme nazionali o entro l'estensione del periodo convenuta ai sensi del paragrafo 1, la norma rimane valida. 3.   Se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa, l'Agenzia informa lo Stato membro interessato e chiede che esso precisi la propria posizione in merito a tale valutazione. Ove, dopo tale scambio di opinioni con lo Stato membro interessato, mantenga la sua valutazione negativa, l'Agenzia, entro il periodo massimo di un mese: a) emana un parere all'indirizzo dello Stato membro interessato, in cui precisa che la norma o le norme nazionali in questione sono o sono state oggetto di valutazione negativa e indica i motivi per i quali è opportuno che la norma o le norme in questione siano modificate o abrogate; e b) informa la Commissione della sua valutazione negativa, precisando i motivi per i quali è opportuno che la norma o le norme nazionali in questione siano modificate o abrogate. 4.   In caso di disaccordo, lo Stato membro interessato informa entro due mesi la Commissione della sua posizione sul parere di cui al paragrafo 3, indicando le sue motivazioni. Se le motivazioni fornite non sono giudicate sufficienti o se non è fornita alcuna motivazione, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare all'indirizzo dello Stato membro interessato una decisione in cui chiede la modifica o l'abrogazione della norma nazionale in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, in caso di misure preventive d'urgenza, se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa e lo Stato membro interessato non ha modificato o abrogato la norma nazionale in questione entro due mesi dalla ricezione del parere dell'Agenzia, la Commissione può adottare una decisione, mediante atti di esecuzione in cui chiede allo Stato membro di modificare o abrogare tale norma. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. In caso di valutazione positiva da parte dell'Agenzia e se la norma nazionale in questione ha un impatto su più di uno Stato membro, la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia e con gli Stati membri, adotta le misure appropriate, compresa, se necessario, la revisione dei CSM e delle STI. 6.   La procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica, mutatis mutandis, nei casi in cui l'Agenzia rileva che una qualsiasi norma nazionale, notificata o meno, è superflua, in conflitto con i CSM, i CST, le STI o qualsiasi altra legislazione dell'Unione in ambito ferroviario oppure crea un ostacolo ingiustificato nel mercato ferroviario unico.
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