Art. 25 · Esame dei progetti di norme nazionali

Art. 25

Esame dei progetti di norme nazionali

In vigore dal 11 mag 2016
Esame dei progetti di norme nazionali 1.   L'Agenzia esamina, entro due mesi dalla data in cui li ha ricevuti, i progetti di norme nazionali sottoposti alla sua attenzione a norma dell', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798 e dell', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797. Qualora sia necessaria una traduzione, o il progetto di norma nazionale sia lungo o complesso, l'Agenzia può estendere tale periodo fino a tre ulteriori mesi, previo consenso dello Stato membro. Tuttavia, solo in circostanze eccezionali, l'Agenzia e lo Stato membro interessato possono estendere ulteriormente tale periodo di comune accordo. In tale periodo, l'Agenzia si scambia informazioni pertinenti con lo Stato membro interessato, consulta, se del caso, i pertinenti soggetti interessati, e successivamente informa lo Stato membro in merito ai risultati dell'esame. 2.   Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che i progetti di norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità ferroviaria, il rispetto dei CSM e delle STI in vigore e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario tra gli Stati membri, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. In tal caso, la Commissione può convalidare le norme nel sistema informatico di cui all'. Se l'Agenzia, entro due mesi dalla ricezione del progetto di norma nazionale o entro l'estensione del periodo convenuta ai sensi del paragrafo 1, non informa la Commissione e lo Stato membro interessato in merito alla sua valutazione, lo Stato membro può procedere all'introduzione della norma fatto salvo l'. 3.   Se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa, l'Agenzia informa lo Stato membro interessato e chiede che esso precisi la propria posizione in merito a tale valutazione. Se, dopo tale scambio di opinioni con lo Stato membro interessato, mantenga la sua valutazione negativa, l'Agenzia, entro il periodo massimo di un mese: a) emana un parere all'indirizzo dello Stato membro interessato, in cui precisa i motivi per i quali è opportuno che la norma o le norme nazionali in questione non entrino in vigore e/o non siano applicate; e b) informa la Commissione della sua valutazione negativa, precisando i motivi per i quali è opportuno che la norma o le norme nazionali in questione non entrino in vigore e/o non siano applicate. Ciò lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di adottare una nuova norma nazionale ai sensi dell', paragrafo 3, lettera c), della direttiva (UE) 2016/798 o dell', paragrafo 4, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797. 4.   In caso di disaccordo, lo Stato membro interessato informa entro due mesi la Commissione della sua posizione sul parere di cui al paragrafo 3, indicando le sue motivazioni. Se le motivazioni fornite non sono giudicate sufficienti o se non viene fornita alcuna motivazione, e qualora lo Stato membro adotti la norma nazionale in questione senza tenere in sufficiente considerazione il parere di cui al paragrafo 3, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare all'indirizzo dello Stato membro interessato una decisione in cui chiede la modifica o l'abrogazione di tale norma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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