Art. 2 · Obiettivi dell'Agenzia

Art. 2

Obiettivi dell'Agenzia

In vigore dal 11 mag 2016
Obiettivi dell'Agenzia L'obiettivo dell'Agenzia è contribuire allo sviluppo ulteriore e al funzionamento efficace di uno spazio ferroviario europeo unico senza frontiere, garantendo un livello elevato di sicurezza e interoperabilità ferroviarie e migliorando al contempo la concorrenzialità del settore ferroviario. In particolare, l'Agenzia contribuisce, sul piano tecnico, all'attuazione della legislazione dell'Unione attraverso l'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e attraverso il miglioramento dell'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione. L'Agenzia si prefigge inoltre gli obiettivi di seguire lo sviluppo delle norme ferroviarie nazionali per sostenere il funzionamento delle autorità nazionali che operano nei settori della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie, nonché di promuovere l'ottimizzazione delle procedure. Ove previsto dalla direttiva (UE) 2016/797 e dalla direttiva (UE) 2016/798, l'Agenzia svolge il ruolo di autorità dell'Unione responsabile del rilascio di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari e tipi di veicoli e del rilascio di certificati di sicurezza unici per le imprese ferroviarie. Nel perseguire tali obiettivi, l'Agenzia tiene pienamente conto del processo di allargamento dell'Unione europea e dei vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi terzi.
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