Art. 18 · Scambio di informazioni su incidenti legati alla sicurezza

Art. 18

Scambio di informazioni su incidenti legati alla sicurezza

In vigore dal 11 mag 2016
Scambio di informazioni su incidenti legati alla sicurezza L'Agenzia incoraggia lo scambio di informazioni su incidenti, inconvenienti e «quasi incidenti» legati alla sicurezza, tenendo conto dell'esperienza degli attori ferroviari di cui all' della direttiva (UE) 2016/798. Tale scambio di informazioni deve condurre allo sviluppo di buone prassi a livello di Stato membro.
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