Art. 17 · Trasporto di merci pericolose per ferrovia

Art. 17

Trasporto di merci pericolose per ferrovia

In vigore dal 11 mag 2016
Trasporto di merci pericolose per ferrovia L'Agenzia segue gli sviluppi della legislazione riguardante il trasporto di merci pericolose per ferrovia ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e assicura, insieme alla Commissione, che tali sviluppi siano coerenti con la legislazione riguardante la sicurezza e l'interoperabilità ferroviarie, in particolare per quanto riguarda i requisiti essenziali. A tal fine, l'Agenzia assiste la Commissione e può formulare raccomandazioni, su richiesta della Commissione o su sua propria iniziativa.
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