Art. 10 · Pareri

Art. 10

Pareri

In vigore dal 11 mag 2016
Pareri 1.   Su richiesta uno o più organismi di regolamentazione nazionali di cui all' della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), l'Agenzia emette pareri, in particolare relativamente agli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità delle questioni portate all'attenzione di tali organismi. 2.   Su richiesta della Commissione, l'Agenzia emette pareri relativamente alle modifiche di qualsiasi atto adottato sulla base della direttiva (UE) 2016/797 o della direttiva (UE) 2016/798, segnatamente nei casi in cui sia segnalata una presunta carenza. 3.   Tutti i pareri dell'agenzia, e in particolare quelli di cui al paragrafo 2, sono formulati dall'Agenzia il prima possibile, e al più tardi entro il termine di due mesi dalla ricezione della relativa richiesta, se non diversamente concordato con il richiedente. Tali pareri sono resi pubblici dall'Agenzia entro il termine di un mese dopo la loro formulazione in una versione privata di tutto il materiale commerciale riservato.
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