Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

In vigore dal 11 mag 2016
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013 Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato: 1) nella parte II, titolo I, capo II, la sezione 1 è sostituita dalla seguente: «Sezione 1 Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici Articolo 22 Gruppo bersaglio Il regime di aiuti inteso a migliorare la distribuzione di prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini è rivolto ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari o istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri. Articolo 23 Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, misure educative di accompagnamento e costi correlati 1.   Sono concessi aiuti dell'Unione destinati ai bambini che frequentano gli istituti scolastici di cui all'articolo 22: a) per la fornitura e la distribuzione di prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo; b) per le misure educative di accompagnamento; e c) per coprire taluni costi correlati inerenti all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla valutazione nonché, nella misura in cui tali costi non siano contemplati alla lettera a) del presente comma, alla logistica e alla distribuzione. Il Consiglio, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, fissa i limiti per la proporzione degli aiuti dell'Unione che copre le misure e i costi di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente paragrafo. 2.   Ai fini della presente sezione si intende per: a)   «ortofrutticoli destinati alle scuole»: i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a), e al paragrafo 4, lettera a); b)   «latte destinato alle scuole»: i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b), nonché i prodotti di cui all'allegato V. 3.   Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti di cui al paragrafo 1 (il «programma destinato alle scuole») e che chiedono il corrispondente aiuto dell'Unione danno priorità, tenendo conto delle circostanze nazionali, alla distribuzione di prodotti appartenenti a uno dei seguenti gruppi o a entrambi: a) ortofrutticoli e prodotti freschi del settore delle banane; b) latte alimentare e le relative versioni senza lattosio. 4.   In deroga al paragrafo 3, al fine di promuovere il consumo di prodotti specifici e/o di rispondere a particolari esigenze nutrizionali dei bambini sul proprio territorio, gli Stati membri possono effettuare la distribuzione di prodotti appartenenti a uno o a entrambi dei seguenti gruppi: a) prodotti ortofrutticoli trasformati, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a); b) formaggi, latticini, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati senza aggiunta di aromatizzanti, frutta, frutta in guscio o cacao, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b). 5.   Nei casi in cui gli Stati membri lo considerino necessario per conseguire gli obiettivi del programma destinato alle scuole e quelli indicati nelle strategie di cui al paragrafo 8, possono integrare la distribuzione dei prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 con i prodotti di cui all'allegato V. In questi casi gli aiuti dell'Unione sono versati solo per il componente lattiero-caseario del prodotto distribuito. Tale componente lattiero-caseario non deve essere inferiore al 90 % del peso per i prodotti della categoria I dell'allegato V e al 75 % del peso per i prodotti della categoria II dell'allegato V. Il livello di aiuti dell'Unione per il componente lattiero-caseario è fissato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 6.   I prodotti distribuiti nell'ambito del programma destinato alle scuole non contengono nessuna delle sostanze seguenti: a) zuccheri aggiunti; b) sale aggiunto; c) grassi aggiunti; d) dolcificanti aggiunti; e) esaltatori di sapidità artificiali aggiunti da E 620 a E 650 quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). In deroga al primo comma del presente paragrafo, qualsiasi Stato membro può decidere, dopo aver ottenuto l'apposita autorizzazione da parte delle proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria conformemente alle proprie procedure nazionali, che i prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 4 e 5 possono contenere quantità limitate di zuccheri, sale e/o grassi aggiunti. 7.   Oltre ai prodotti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, gli Stati membri possono prevedere l'inclusione di altri prodotti agricoli nel quadro delle misure educative di accompagnamento, in particolare quelli elencati all', paragrafo 2, lettere g) e v). 8.   La partecipazione di uno Stato membro al programma destinato alle scuole è subordinata all'elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l'attuazione del programma prima dell'inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata dall'autorità responsabile della sua elaborazione a livello nazionale o regionale, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione e dei risultati conseguiti. La strategia contiene almeno la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo bersaglio a cui è rivolta, i risultati attesi da conseguire e, se disponibili, gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli. La strategia può contenere elementi specifici relativi all'attuazione del programma destinato alle scuole, compresi quelli volti a semplificarne la gestione. 9.   Gli Stati membri stabiliscono nelle proprie strategie l'elenco di tutti i prodotti che devono essere forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole tramite distribuzione regolare o nell'ambito di misure educative di accompagnamento. Fatto salvo il paragrafo 6, essi garantiscono inoltre che le proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria siano opportunamente coinvolte nell'elaborazione di tale elenco, o che autorizzino tale elenco, conformemente alle procedure nazionali. 10.   Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di accompagnamento, che possono includere, tra l'altro, misure e attività volte a riavvicinare i bambini all'agricoltura per mezzo di attività, quali visite a fattorie, e la distribuzione di una più ampia gamma di prodotti agricoli, come indicato al paragrafo 7. Tali misure possono anche essere orientate ad informare i bambini su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, le filiere alimentari locali, l'agricoltura biologica, la produzione sostenibile o la lotta agli sprechi alimentari. 11.   Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono uno o più dei seguenti elementi: considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione. Gli Stati membri possono incoraggiare in particolare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali e, se del caso, i prodotti riconosciuti dai regimi di qualità istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Nelle proprie strategie gli Stati membri possono tenere conto di considerazioni inerenti alla sostenibilità e al commercio equo e solidale. Articolo 23 bis Disposizioni finanziarie 1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli aiuti assegnati, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, non superano i 250 milioni di EUR per anno scolastico. Entro tale limite, gli aiuti non devono eccedere: a) per gli ortofrutticoli destinati alle scuole: 150 milioni di EUR per anno scolastico; b) per il latte destinato alle scuole: 100 milioni di EUR per anno scolastico. 2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono assegnati a ciascuno Stato membro tenendo conto di quanto segue: a) il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni nello Stato membro interessato; b) il grado di sviluppo delle regioni all'interno dello Stato membro interessato, in modo da garantire che gli aiuti maggiori siano assegnati alle regioni meno sviluppate e alle isole minori dell'Egeo ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013; e c) per il latte destinato alle scuole, oltre ai criteri di cui alle lettere a) e b), l'uso storico degli aiuti dell'Unione per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari ai bambini. Le ripartizioni per gli Stati membri interessati garantiscono che tali maggiori aiuti siano assegnati alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE al fine di tener conto della situazione specifica di tali regioni relativamente al rifornimento di prodotti e di promuoverne il rifornimento tra regioni ultraperiferiche geograficamente vicine tra loro. Le ripartizioni per il latte destinato alle scuole risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al presente paragrafo garantiscono che tutti gli Stati membri abbiano il diritto a ricevere almeno un importo minimo di aiuti dell'Unione per ciascun bambino appartenente alla fascia di età di cui al primo comma, lettera a). Tale importo non deve essere inferiore alla media di utilizzo di aiuti dell'Unione per bambino in tutti gli Stati membri nell'ambito del programma del latte destinato alle scuole applicato anteriormente al 1o agosto 2017. Le misure relative alla fissazione delle ripartizioni indicative e definitive e alla riassegnazione degli aiuti dell'Unione per gli ortofrutticoli e per il latte destinati alle scuole sono adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 3.   Gli Stati membri che desiderano partecipare al programma destinato alle scuole presentano ogni anno una domanda di aiuti dell'Unione in cui specificano l'importo richiesto per gli ortofrutticoli e per il latte destinati alle scuole che desiderano distribuire. 4.   Senza eccedere il limite complessivo di 250 milioni di EUR stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20 % di una delle proprie ripartizioni indicative verso l'altra. Tale percentuale può essere aumentata fino al 25 % per gli Stati membri che comprendono regioni ultraperiferiche elencate all'articolo 349 TFUE e in altri casi debitamente giustificati, quali il caso di uno Stato membro che debba far fronte a una specifica situazione di mercato nel settore interessato dal programma destinato alle scuole, a particolari preoccupazioni relative al basso consumo di uno o dell'altro gruppo di prodotti o ad altri cambiamenti sociali. I trasferimenti possono essere effettuati: a) tra le ripartizioni indicative dello Stato membro, prima che siano stabilite le ripartizioni definitive per l'anno scolastico successivo, oppure b) dopo l'inizio dell'anno scolastico, tra le ripartizioni definitive dello Stato membro, laddove tali ripartizioni siano state stabilite per lo Stato membro interessato. I trasferimenti di cui al terzo comma, lettera a), non possono essere effettuati dalla ripartizione indicativa per il gruppo di prodotti per il quale lo Stato membro interessato richiede un importo superiore alla propria ripartizione indicativa. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo di eventuali trasferimenti tra ripartizioni indicative. 5.   Il programma destinato alle scuole non pregiudica l'attuazione di eventuali distinti programmi nazionali per le scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione. Gli aiuti dell'Unione previsti all'articolo 23 possono essere utilizzati per ampliare la portata o l'efficacia di programmi nazionali esistenti destinati alle scuole o di programmi destinati alle scuole che prevedono la distribuzione di ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, ma non sostituiscono il finanziamento di tali programmi nazionali esistenti, a eccezione della distribuzione di pasti gratuiti agli allievi degli istituti scolastici. Nel caso in cui uno Stato membro decida di ampliare l'ambito di applicazione di un programma nazionale esistente destinato alle scuole oppure di incrementarne l'efficacia richiedendo aiuti dell'Unione, esso indica come tale obiettivo sarà conseguito nella strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 8. 6.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto dell'Unione, aiuti nazionali per finanziare il programma destinato alle scuole. Gli Stati membri possono finanziare tali aiuti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato. 7.   A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, pubblicità, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico relativamente agli obiettivi del programma e attività in rete correlate volte allo scambio di esperienze e di migliori prassi al fine di agevolare l'attuazione e la gestione del programma. Conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento la Commissione può elaborare un identificatore comune o elementi grafici che accrescano la visibilità del programma destinato alle scuole. 8.   Gli Stati membri partecipanti al programma destinato alle scuole rendono pubblica, negli edifici scolastici o in altri luoghi pertinenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione. Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi strumento di pubblicità adatto, che può includere manifesti, siti web dedicati, materiale grafico informativo, campagne informative e di sensibilizzazione. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti negli istituti scolastici. Articolo 24 Delega di potere 1.   Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e garantire che gli aiuti concessi nell'ambito del programma destinato alle scuole sia rivolto ai bambini del gruppo bersaglio di cui all'articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme riguardanti: a) i criteri aggiuntivi legati all'ammissibilità del gruppo bersaglio di cui all'articolo 22; b) l'approvazione e la selezione dei richiedenti aiuto da parte degli Stati membri; c) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di accompagnamento. 2.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione e agevolare l'attuazione del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti: a) l'individuazione dei costi e delle misure che sono ammissibili agli aiuti dell'Unione; b) l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi destinati alle scuole. 3.   Al fine di tener conto degli sviluppi scientifici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per integrare l'elenco di esaltatori di sapidità artificiali di cui all'articolo 23, paragrafo 6, primo comma, lettera e). Al fine di garantire che i prodotti distribuiti a norma dell'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, soddisfino gli obiettivi del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per definire i livelli massimi di zuccheri, sale, o grassi aggiunti consentiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, e che sono necessari dal punto di vista tecnico per preparare o produrre prodotti trasformati. 4.   Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole e accrescere la visibilità degli aiuti dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che impongano agli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole di segnalare chiaramente che stanno ricevendo sostegno dell'Unione ad attuare il programma, anche per quanto riguarda: a) se del caso, la definizione di criteri specifici per quanto concerne la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'identificatore comune o degli elementi grafici; b) i criteri specifici concernenti l'utilizzo di strumenti pubblicitari. 5.   Per garantire il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire norme relative alla distribuzione dei prodotti nel quadro della fornitura di altri pasti negli istituti scolastici. 6.   Tenendo conto della necessità di assicurare che gli aiuti dell'Unione si riflettano sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che impongano agli Stati membri di spiegare nelle loro strategie come tale obiettivo sarà conseguito. Articolo 25 Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione, comprendenti quelle riguardanti: a) le informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri; b) le domande di aiuto e i pagamenti, compresa la semplificazione delle procedure risultanti dal quadro comune per il programma destinato alle scuole; c) le modalità di pubblicizzazione del programma destinato alle scuole e le correlate attività di messa in rete; d) la presentazione, il formato e il contenuto delle richieste annuali di aiuto e delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole; e) l'applicazione dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, anche in merito alle scadenze per i trasferimenti e alla presentazione, al formato e al contenuto delle notifiche di trasferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. (*1)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).»;" 2) L'articolo 217 è sostituito dal seguente: «Articolo 217 Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la fornitura dei gruppi di prodotti ammissibili di cui all'articolo 23 agli allievi degli istituti scolastici, per le misure educative di accompagnamento relative a tali prodotti e per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.»; 3) all'articolo 225 sono aggiunte le lettere seguenti: «e) entro il 31 luglio 2023, sull'applicazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2; f) entro il 31 luglio 2023, sull'impatto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, relativamente all'efficacia del programma destinato alle scuole in relazione alla distribuzione di ortofrutticoli e latte destinati alle scuole.»; 4) l'allegato V è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 5 Categoria I — Prodotti lattiero-caseari fermentati senza succo di frutta, aromatizzati naturalmente — Prodotti lattiero-caseari fermentati addizionati di succo di frutta, aromatizzati naturalmente o non aromatizzati — Bevande a base di latte addizionate di cacao, succo di frutta o aromatizzate naturalmente Categoria II Prodotti lattiero-caseari fermentati o non fermentati addizionati di frutta, aromatizzati naturalmente o non aromatizzati».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:791:oj#art-1