Art. 1 · Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014

Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014

In vigore dal 4 mag 2016
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato: 1) L'articolo 7, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera d) è soppressa; b) è aggiunto il seguente secondo comma: «Detto registro elettronico contiene tutte le informazioni necessarie per alimentare la riserva nazionale o la riserva regionale a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013.»; 2) All'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il numero di alberi per ettaro ammissibile non supera la densità massima.»; 3) L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Deroga al termine ultimo per la presentazione e la comunicazione In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (*1), se una delle seguenti date è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo: a) il termine ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto, domanda di sostegno, domanda di pagamento o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, oppure il termine ultimo per la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento; b) l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui all'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, nonché l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva, da parte dei beneficiari, delle domande di assegnazione o di aumento dei diritti all'aiuto, di cui all'articolo 14, secondo comma; c) l'ultimo termine utile per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (*2); d) l'ultimo termine utile per la comunicazione, da parte del beneficiario all'autorità competente, delle modifiche in seguito ai controlli preliminari di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, se l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui alla lettera b) del primo comma è già rinviato al primo giorno lavorativo successivo, l'ultimo termine utile per la comunicazione di cui alla lettera c) dello stesso comma si considera rinviato al secondo giorno lavorativo successivo. (*1)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1)." (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).»." 4) È inserito il seguente articolo 15 bis: «Articolo 15 bis Limite o massimale individuale Se un limite o un massimale individuale è applicabile nell'ambito di un regime di aiuto o di una misura di sostegno e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario supera il limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.»; 5) All'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture: a) le superfici dichiarate ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie; b) le superfici che danno diritto al pagamento ridistributivo; c) le superfici che danno diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori; d) le superfici dichiarate per misure di sostegno accoppiato facoltativo; e) un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso tasso di aiuto; f) le superfici dichiarate nella rubrica “altri usi”. Ai fini della lettera e) del primo comma, per quanto riguarda le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se gli importi dell'aiuto sono decrescenti, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.»; 6) All'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (*3), il saldo restante è azzerato. (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).»;" 7) È inserito il seguente articolo 19 bis: «Articolo 19 bis Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione di superfici per il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo, il regime per i giovani agricoltori, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, il regime per i piccoli agricoltori, le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 1.   Se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata per i regimi di aiuto di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari. La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. 2.   Se nessuna sanzione amministrativa è stata irrogata al beneficiario a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata. 3.   Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un'altra sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa calcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2. 4.   Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»; 8) All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»; 9) L'articolo 24 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis.   Nei casi in cui l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per il gruppo principale di colture sulla rimanente superficie a seminativo occupa più del 75 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta del 50 % della rimanente superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza. Il tasso di differenza di cui al primo comma è la quota della superficie del gruppo principale di colture sulla rimanente superficie a seminativo che supera il 75 % della rimanente superficie a seminativo determinata nel totale della superficie richiesta per gli altri gruppi di colture sulla rimanente superficie a seminativo.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Ove si constati per tre anni l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.»; 10) All'articolo 28, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.». 11) L'articolo 30 è così modificato: a) È inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis.   Se gli animali sono stati trasferiti in luoghi diversi da quelli comunicati a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 nel corso del periodo determinato dallo Stato membro di cui a tale lettera, essi si considerano accertati se durante il controllo in loco tali animali sono stati immediatamente localizzati all'interno dell'azienda.»; b) al paragrafo 4, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.»; 12) L'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali 1.   Quando si riscontra una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell'ambito di un regime di aiuto per animali, a una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali o a un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di tale regime di aiuto o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in detta misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le inadempienze riguardano non più di tre animali. 2.   Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l'anno di domanda considerato è ridotto: a) di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa non è superiore al 10 %; o b) di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 20 %. Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato. Per specie diverse da quelle di cui all'articolo 30, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di determinare un numero di animali diverso dalla soglia di tre animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Nel determinare tale numero gli Stati membri si accertano che esso sia equivalente nella sostanza a tale soglia, tenendo conto fra l'altro delle unità di bestiame e/o dell'importo dell'aiuto o del sostegno concesso. 3.   Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali o per un tipo di intervento, riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento relativa all'anno di domanda considerato. Ai fini del presente paragrafo, se uno Stato membro si avvale della facoltà di istituire un sistema senza onere di domanda in conformità all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, a prescindere dal loro status per quanto riguarda il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. 4.   Se il calcolo dell'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è basato sul numero di giorni in cui gli animali che soddisfano le condizioni di ammissibilità sono presenti nell'azienda, il calcolo del numero di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze di cui ai paragrafi 1 e 2 è basato anche sul numero di giorni in cui tali animali sono presenti nell'azienda. Per gli animali potenzialmente ammissibili di cui al paragrafo 3, secondo comma, il calcolo del numero di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze è basato sul numero di giorni in cui gli animali possono beneficiare dell'aiuto o del sostegno.»; 13) L'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata degli animali Per quanto riguarda gli animali dichiarati, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata degli animali commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento si applica l'articolo 15.»; 14) All'articolo 35, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»; 15) All'articolo 43, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) alle domande di pagamento presentate e alle domande di sostegno relative al 2014 e agli anni precedenti e alle domande di pagamento relative all'anno 2015 a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005; e»; 16) All'articolo 44, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2015.»
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