Art. 8 · Disposizioni transitorie

Art. 8

Disposizioni transitorie

In vigore dal 28 apr 2016
Disposizioni transitorie Le partite di prodotti di origine animale per i quali sono stati rilasciati i pertinenti certificati conformemente al regolamento (CE) n. 2074/2005 possono continuare a essere introdotte nell'Unione, a condizione che il certificato sia stato firmato prima del 3 dicembre 2016.
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