Art. 86 · Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali

Art. 86

Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali

In vigore dal 27 apr 2016
Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento.
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