Art. 75 · Segreteria

Art. 75

Segreteria

In vigore dal 27 apr 2016
Segreteria 1.   Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati. 2.   La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato. 3.   Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati. 4.   Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo d'intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento. 5.   La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato. 6.   La segreteria è incaricata in particolare: a) della gestione ordinaria del comitato; b) della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione; c) della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico; d) dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna; e) della traduzione delle informazioni rilevanti; f) della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito; g) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.
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