Art. 69 · Indipendenza

Art. 69

Indipendenza

In vigore dal 27 apr 2016
Indipendenza 1.   Nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli , il comitato opera con indipendenza. 2.   Fatte salve le richieste della Commissione di cui all', paragrafo 1, lettera b), e all', paragrafo 2, nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.
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