Art. 69
Indipendenza
In vigore dal 27 apr 2016
Indipendenza
1. Nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli , il comitato opera con indipendenza.
2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all', paragrafo 1, lettera b), e all', paragrafo 2, nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.
Storico versioni
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