Art. 67 · Scambio di informazioni

Art. 67

Scambio di informazioni

In vigore dal 27 apr 2016
Scambio di informazioni La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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