Art. 20 · Diritto alla portabilità dei dati

Art. 20

Diritto alla portabilità dei dati

In vigore dal 27 apr 2016
Diritto alla portabilità dei dati 1.   L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), o dell', paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2.   Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3.   L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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