Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 apr 2016
L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 153/2013 è così modificato: 1) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Ai fini dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP definisce gli orizzonti temporali adeguati per il periodo di liquidazione tenendo conto delle caratteristiche dello strumento finanziario compensato, della tipologia di conto in cui lo strumento finanziario è detenuto, del mercato in cui lo strumento finanziario è negoziato e dei seguenti orizzonti temporali minimi per il periodo di liquidazione: a) cinque giorni lavorativi per i derivati OTC; b) due giorni lavorativi per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera c); c) un giorno lavorativo per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti clienti omnibus o in conti clienti individuali a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) la CCP registra separatamente le posizioni di ciascun cliente almeno alla fine di ciascuna giornata, calcola i margini relativi a ciascun cliente e riscuote l'ammontare dei requisiti di margine applicabili a ciascun cliente su base lorda; ii) l'identità di tutti i clienti è nota alla CCP; iii) le posizioni detenute nel conto non sono posizioni proprietarie di imprese dello stesso gruppo del partecipante diretto; iv) la CCP misura le esposizioni e calcola i requisiti in ordine al margine iniziale e di variazione per ciascun conto in tempo quasi reale e almeno con cadenza oraria durante la giornata, facendo ricorso a posizioni e prezzi aggiornati; v) laddove la CCP non assegni le nuove negoziazioni a ciascun cliente nel corso della giornata, la CCP riscuote i margini entro un'ora qualora i requisiti di margine calcolati secondo il punto iv) siano superiori al 110 % del collaterale disponibile aggiornato in conformità al capo X, a meno che l'importo dei margini infragiornalieri da versare alla CCP non sia rilevante rispetto all'importo prestabilito fissato dalla CCP e approvato dall'autorità competente e nella misura in cui le negoziazioni precedentemente assegnate ai clienti siano soggette a marginazione separata rispetto a quelle negoziazioni che non sono assegnate nel corso della giornata. 2.   In ogni caso, ai fini della determinazione di adeguati orizzonti temporali per il periodo di liquidazione, la CCP valuta e somma almeno i seguenti elementi: a) il periodo più lungo possibile che può intercorrere tra l'ultima riscossione di margini fino alla dichiarazione di inadempimento o l'attivazione del processo di gestione degli inadempimenti da parte della CCP; b) il periodo stimato necessario per concepire ed eseguire la strategia per la gestione dell'inadempimento di un partecipante diretto in base alle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari, compreso il suo livello di liquidità e le dimensioni e la concentrazione delle posizioni, e dei mercati che la CCP utilizzerà per chiudere o coprire completamente la posizione di un partecipante diretto; c) se del caso, il periodo di tempo necessario per coprire il rischio di controparte cui è esposta la CCP.»; 2) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tale orizzonte temporale è pari ad almeno due giorni lavorativi o un giorno lavorativo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).»
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