Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 apr 2016
1.   Per il 2016 e il 2017 è aperto un contingente tariffario annuale a dazio zero recante il numero d'ordine 09.4033 («il contingente temporaneo») per l'importazione nell'Unione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell'Unione da tale paese, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume del contingente temporaneo è pari a 35 000 tonnellate all'anno. 2.   Il contingente temporaneo è messo a disposizione unicamente dopo che sia stato assegnato l'intero contingente annuale recante il numero d'ordine 09.4032, di cui all' del regolamento (CE) n. 1918/2006. 3.   Il contingente temporaneo è aperto il 1o gennaio di ogni anno. Tuttavia, per il 2016, il contingente temporaneo è aperto a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2016.
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