Art. 8
Criteri di priorità
In vigore dal 15 apr 2016
Criteri di priorità
1. Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano le operazioni che:
a)
riguardano sia il consumo responsabile di vino sia i regimi dell'Unione relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette;
b)
interessano vari Stati membri;
c)
interessano varie regioni amministrative o vinicole;
d)
interessano varie denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette dell'Unione.
2. Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.
Storico versioni
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