Art. 8 · Criteri di priorità

Art. 8

Criteri di priorità

In vigore dal 15 apr 2016
Criteri di priorità 1.   Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano le operazioni che: a) riguardano sia il consumo responsabile di vino sia i regimi dell'Unione relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette; b) interessano vari Stati membri; c) interessano varie regioni amministrative o vinicole; d) interessano varie denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette dell'Unione. 2.   Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.
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