Art. 6 · Operazioni ammissibili

Art. 6

Operazioni ammissibili

In vigore dal 15 apr 2016
Operazioni ammissibili 1.   Le operazioni e le relative azioni che beneficiano del sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono nell'informazione dei consumatori negli Stati membri in merito al consumo responsabile di vino e al rischio legato al consumo nocivo di alcol e in merito al regime dell'Unione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda la qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del vino dovute al suo particolare ambiente geografico o alla sua origine. 2.   Le attività di informazione di cui al paragrafo 1 possono essere realizzate tramite campagne di informazione e la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni che rivestono importanza a livello nazionale o di Unione. 3.   Le informazioni divulgate si basano sulle qualità intrinseche del vino o sulle sue caratteristiche e non pubblicizzano marchi commerciali, né incentivano il consumo di vino in funzione della sua origine specifica. Tuttavia, l'origine di un vino può essere indicata come parte dell'attività di informazione. 4.   Tutte le informazioni relative agli effetti del consumo di vino sulla salute e sul comportamento sono fondate su dati scientifici generalmente accettati e sono compatibili con la strategia dell'autorità nazionale competente in materia di salute pubblica dello Stato membro in cui sono realizzate le operazioni.
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