Art. 54 · Principi generali

Art. 54

Principi generali

In vigore dal 15 apr 2016
Principi generali 1.   Fatto salvo l', il sostegno è versato una volta stabilito che l'intera operazione o tutte le singole azioni che fanno parte dell'operazione oggetto della domanda di sostegno, a seconda della scelta effettuata dallo Stato membro per la gestione della misura di sostegno in questione, sono state completamente realizzate e sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco conformemente al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. 2.   Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l'esecuzione dell'intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 3.   Se dai controlli risulta che l'intera operazione oggetto della domanda di sostegno non è stata completamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e se il sostegno è stato versato dopo la realizzazione di singole azioni che fanno parte dell'intera operazione oggetto della domanda di sostegno, gli Stati membri procedono al recupero del sostegno versato. In tali casi, se è stato versato un anticipo, gli Stati membri possono decidere di applicare una sanzione. 4.   I paragrafi 1 e 3 non si applicano quando le operazioni sostenute a norma degli del regolamento (UE) n. 1308/2013 non vengono realizzate sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno. In tali casi, gli Stati membri versano l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, recuperano l'importo pagato in relazione alla parte che non è stata attuata. L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie approvata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno, o modificata in conformità dell' del presente regolamento, e la superficie in cui l'operazione è stata effettivamente realizzata, determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione. Se la differenza non supera il 20 %, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione. Se la differenza è superiore al 20 % ma uguale o inferiore al 50 %, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione e ridotto del doppio della differenza constatata. Se la differenza è superiore al 50 %, non è concesso alcun sostegno per l'operazione in questione.
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