Art. 52 · Pagamento ai beneficiari

Art. 52

Pagamento ai beneficiari

In vigore dal 15 apr 2016
Pagamento ai beneficiari 1.   I pagamenti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono corrisposti integralmente ai beneficiari, fatte salve le disposizioni dell' del presente regolamento. 2.   In deroga all', i pagamenti di cui al paragrafo 1 sono oggetto di controlli preventivi come previsto dall', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1149:oj#art-52