Art. 51
Comunicazioni
In vigore dal 15 apr 2016
Comunicazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'attuazione dei propri programmi di sostegno, l'aiuto di Stato concesso e il sostegno anticipato ai beneficiari alle condizioni specifiche di cui al capo III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal presente regolamento o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi oggettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere integralmente o in parte i pagamenti mensili di cui all' del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione non venga effettuata correttamente.
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