Art. 46 · Ammissibilità dei costi di personale

Art. 46

Ammissibilità dei costi di personale

In vigore dal 15 apr 2016
Ammissibilità dei costi di personale 1.   I costi di personale sostenuti dal beneficiario del sostegno di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal beneficiario del sostegno di cui all' del medesimo regolamento sono considerati ammissibili al sostegno se sono legati alla preparazione, all'attuazione o al follow-up della specifica operazione finanziata, compresa la valutazione. Tali costi di personale comprendono, tra l'altro, i costi del personale appositamente assunto dal beneficiario nell'ambito dell'operazione di promozione o di innovazione e i costi corrispondenti al numero di ore di lavoro prestate per l'operazione di promozione o di innovazione dal personale permanente del beneficiario. 2.   Il beneficiario presenta i documenti giustificativi che precisano in dettaglio il lavoro effettivamente svolto in relazione all'operazione specifica o alle relative azioni, se del caso. 3.   Per determinare i costi di personale relativi all'attuazione di un'operazione da parte del personale permanente del beneficiario, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore l'ultimo costo salariale annuo lordo documentato del personale impegnato nell'attuazione dell'operazione.
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