Art. 43 · Divieto di doppi finanziamenti

Art. 43

Divieto di doppi finanziamenti

In vigore dal 15 apr 2016
Divieto di doppi finanziamenti Gli Stati membri introducono nei programmi nazionali di sostegno criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso un sostegno a norma rispettivamente degli del regolamento (UE) n. 1308/2013, per operazioni o azioni finanziate nell'ambito di qualsiasi altro strumento dell'Unione.
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