Art. 42 · Scopo del sostegno

Art. 42

Scopo del sostegno

In vigore dal 15 apr 2016
Scopo del sostegno 1.   Il sostegno di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 è versato ai distillatori che trasformano i sottoprodotti consegnati ai fini della distillazione in alcole con un titolo alcolometrico volumico minimo di 92 % da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici. Le disposizioni del primo comma non impediscono l'ulteriore trasformazione dell'alcole ottenuto, sulla cui base è calcolato l'importo del sostegno ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, allo scopo di soddisfare la condizione di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa all'utilizzo esclusivo per fini industriali o energetici. 2.   Il sostegno comprende un importo volto a compensare i costi di raccolta dei prodotti interessati, importo che il distillatore è tenuto a trasferire al produttore se i costi sono stati da lui sostenuti.
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