Art. 38 · Azioni e costi ammissibili

Art. 38

Azioni e costi ammissibili

In vigore dal 15 apr 2016
Azioni e costi ammissibili 1.   Le operazioni e le relative azioni che beneficiano del sostegno di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono in investimenti materiali e immateriali, ivi compreso il trasferimento di conoscenze per lo sviluppo di: a) nuovi prodotti relativi al settore vitivinicolo o sottoprodotti del vino; b) nuovi processi e tecnologie necessari allo sviluppo di prodotti vitivinicoli; c) altri investimenti che conferiscano un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento. 2.   I costi ammissibili comprendono progetti pilota, azioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di prodotti, processi o tecnologie, nonché gli investimenti materiali e/o immateriali corrispondenti, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie. 3.   I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono costi ammissibili.
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