Art. 38
Azioni e costi ammissibili
In vigore dal 15 apr 2016
Azioni e costi ammissibili
1. Le operazioni e le relative azioni che beneficiano del sostegno di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono in investimenti materiali e immateriali, ivi compreso il trasferimento di conoscenze per lo sviluppo di:
a)
nuovi prodotti relativi al settore vitivinicolo o sottoprodotti del vino;
b)
nuovi processi e tecnologie necessari allo sviluppo di prodotti vitivinicoli;
c)
altri investimenti che conferiscano un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento.
2. I costi ammissibili comprendono progetti pilota, azioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di prodotti, processi o tecnologie, nonché gli investimenti materiali e/o immateriali corrispondenti, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.
3. I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono costi ammissibili.
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