Art. 36 · Criteri di priorità

Art. 36

Criteri di priorità

In vigore dal 15 apr 2016
Criteri di priorità 1.   Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano le operazioni che sortiranno presumibilmente effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. 2.   Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1149:oj#art-36