Art. 33 · Azioni e costi ammissibili

Art. 33

Azioni e costi ammissibili

In vigore dal 15 apr 2016
Azioni e costi ammissibili 1.   Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi delle azioni seguenti: a) costruzione, acquisizione, leasing o miglioramento di beni immobili; b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), in particolare onorari di architetti, ingegneri e consulenti, nonché studi di fattibilità; d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze e diritti d'autore e registrazione di marchi collettivi. Gli studi di fattibilità di cui alla lettera c) del primo comma rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non siano effettuate spese a titolo delle lettere a) e b) di tale comma. 2.   I costi relativi a un contratto di leasing diversi da quelli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), in particolare il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, i costi indiretti e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. 3.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera b), per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (11), gli Stati membri possono, qualora debitamente giustificato dal proprio programma di sostegno, stabilire le condizioni alle quali l'acquisto di materiale d'occasione può essere considerato un costo ammissibile. 4.   I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono costi ammissibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1149:oj#art-33