Art. 3 · Beneficiari

Art. 3

Beneficiari

In vigore dal 15 apr 2016
Beneficiari I beneficiari del sostegno di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, le associazioni temporanee o permanenti di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o, qualora uno Stato membro lo decida, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell', paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Le imprese private possono beneficiare della misura di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri non possono designare un organismo di diritto pubblico come unico beneficiario del sostegno.
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