Art. 28
Pagamenti ai beneficiari
In vigore dal 15 apr 2016
Pagamenti ai beneficiari
1. Gli Stati membri possono decidere di versare il sostegno di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il tramite di compagnie di assicurazione purché:
a)
siano rispettate le condizioni stabilite all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
l'importo del sostegno sia trasferito per intero al produttore;
c)
la compagnia di assicurazione versi il sostegno al produttore in anticipo, mediante una riduzione del premio di assicurazione, oppure tramite bonifico bancario o postale entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento da parte dello Stato membro.
2. Il ricorso ad intermediari non deve creare distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
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