Art. 2 · Responsabilità delle spese

Art. 2

Responsabilità delle spese

In vigore dal 15 apr 2016
Responsabilità delle spese Gli Stati membri sono responsabili di qualsiasi spesa effettuata nell'ambito del proprio programma di sostegno o delle modifiche apportate a tale programma presentate alla Commissione in conformità degli del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 qualora esse non divengano applicabili conformemente all', paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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