Art. 14
Costi non ammissibili
In vigore dal 15 apr 2016
Costi non ammissibili
Non sono ammissibili i costi delle azioni seguenti:
a)
normale gestione del vigneto;
b)
protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
c)
costruzione di frangivento e muri di protezione;
d)
strade carrozzabili ed elevatori;
e)
acquisto di veicoli agricoli.
Storico versioni
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