Art. 14 · Costi non ammissibili

Art. 14

Costi non ammissibili

In vigore dal 15 apr 2016
Costi non ammissibili Non sono ammissibili i costi delle azioni seguenti: a) normale gestione del vigneto; b) protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine; c) costruzione di frangivento e muri di protezione; d) strade carrozzabili ed elevatori; e) acquisto di veicoli agricoli.
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