Art. 1
Campo di applicazione e significato dei termini
In vigore dal 15 apr 2016
Campo di applicazione e significato dei termini
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano la parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo.
2. Il presente regolamento non osta all'applicazione:
a)
delle disposizioni specifiche che disciplinano i rapporti tra Stati membri nel settore della lotta contro la frode vitivinicola, nella misura in cui siano tali da agevolare l'applicazione del presente regolamento;
b)
delle regole relative:
i)
alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale;
ii)
alla procedura in materia di sanzioni amministrative.
3. Ai fini del presente regolamento, per «operazione» si intende l'azione o la serie di azioni comprese in un progetto o in un contratto presentato da un richiedente e selezionato dalle autorità nazionali nell'ambito di un determinato programma di sostegno, corrispondente a una qualsiasi delle attività nell'ambito delle misure di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1149:oj#art-1