Art. 71 · Modifiche ai contratti e alle condizioni generali

Art. 71

Modifiche ai contratti e alle condizioni generali

In vigore dal 14 apr 2016
Modifiche ai contratti e alle condizioni generali 1.   Le autorità di regolamentazione si assicurano che le pertinenti clausole dei contratti e delle condizioni generali relative alla connessione alla rete di nuovi gruppi di generazione siano rese conformi ai requisiti del presente regolamento. 2.   Le pertinenti clausole dei contratti e le pertinenti clausole delle condizioni generali relative alla connessione alla rete di gruppi di generazione esistenti soggetti del tutto o in parte ai requisiti del presente regolamento in conformità all', paragrafo 1, sono modificate al fine di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Le pertinenti clausole sono modificate entro tre anni dalla decisione dell'autorità di regolamentazione o dello Stato membro in conformità al disposto dell', paragrafo 1. 3.   Le autorità di regolamentazione garantiscono che gli accordi nazionali tra gestori di rete e titolari di impianti di generazione nuovi o esistenti disciplinati dal presente regolamento e concernenti i requisiti di connessione alla rete degli impianti di generazione, in particolare nei codici di rete nazionali, rispecchino i requisiti di cui al presente regolamento.
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